Permuta di moto usate
I riferimenti normativi del Codice Civile per le regole fondamentali da prendere come riferimento, anche nel caso di permuta di moto usate, sono sempre quelli che vanno dall’art. 1552 all’art. 1555
I costi dei due passaggi di proprietà in caso di permuta di moto, così come descritto all’art. 1554 del Codice Civile, dovranno essere sommati e poi suddivisi in due tra i permutanti: questo è uno dei grandi vantaggi che presenta la permuta di beni tra privati.
Non solo: anche le spese accessorie presentano un vantaggio, per cui le eventuali spese di contratto di permuta, redatto da professionista (Notaio, Commercialista) saranno calcolate come se si trattasse di un unico atto e non come se si stesse realizzando un doppio contratto.
Nel caso di permuta di moto tra un privato che la proponga a un concessionario, si ricordi sempre che il Concessionario è soggetto ad i.v.a e che dovremo fissare nel contratto di permuta fin dall’inizio il valore della nostra moto, valutato secondo i parametri che sono quelli dell’ano di fabbricazione, di omologazione e di stato in essere della moto.
Tale valore - verificato secondo tali parametri - fungerà da sconto per entrare in possesso della moto che abbiamo scelto presso il Concessionario ed è per tale ragione che è importantissimo fissare univocamente il controvalore della moto che permutiamo per non trovarci a dover discutere col Concessionario.